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Legge 27/12/2006 n. 296

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, ed é utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza é utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito é concesso.

283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.

284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 é subordinata,' ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II n. 199 del 28 agosto 2006.

286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente é destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo é ripartito tra le competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, é concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata é versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.

292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri

8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.

248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto- legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione é compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il comma 14 é inserito il seguente: "14- bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente".

294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 23, é inserito il seguente: "23- bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre 2000 n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti".

295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, 26 ottobre 1972 n. 642 e 26 aprile 1986 n. 131.

296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.

298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze é istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.

299. All'articolo 67 del testò unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";

b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n.

119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, 'di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo é inserito il seguente: "Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";

b) l'ultimo periodo é soppresso.

302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente: "3- bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".

303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".

 

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